IL SINDACO
- Considerata l'attuale diffusione delle varie specie di Culicidi sul territorio, anche favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia nell'ultimo periodo, con aumento delle temperature e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;
- Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la prevenzione di potenziali epidemie (quali ad esempio quelle da Arbovirus) ed il controllo dei Culicidi quali vettori di importanti e temibili malattie a carico dell'uomo e di svariati animali;
- Rilevati i risultati positivi della lotta biologica-integrata come previsto dalla Legge Regionale 75/95 che prevedono azioni preventive, trattamenti larvicidi ed adulticidi ed un coinvolgimento della popolazione attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione;
- Riscontrata la necessità, ai fini del controllo delle infestazioni, di conseguire l'obiettivo di ulteriori e più estesi interventi larvicidi negli spazi privati dell'intero territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione comunale continuerà la propria opera di prevenzione, monitoraggio e bonifica in quelli pubblici;
- Considerato che le zanzare depongono le uova in una molteplicità di siti naturali ed artificiali ove è presente acqua stagnante;
- Atteso che le uova delle zanzare, a seguito di condizioni climatiche favorevoli e generalmente nel periodo che va da aprile ad ottobre, sviluppano in poco tempo dando origine ad uno stadio larvale acquatico che necessita di alcuni giorni prima della completa metamorfosi;
- Tenuto conto del disagio prodotto dalle infestazioni di insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone e del rischio per la salute, in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive;
- Accertato che gli interventi volti alla prevenzione ed alla lotta alle zanzare devono essere concentrati in particolare sullo stadio larvale acquatico dell'insetto, poiché di estrema efficacia gestionale e di maggior effetto nella loro limitazione;
- Ritenuto di dover adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;
- Visto l art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie R.D , n.1265;
- Visto l art. 107 del D.Lgs , n. 267;
- Visto il Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 di cui al documento di "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" del 15 gennaio 2020, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
- Visti i precedenti Piani nazionali ed in particolare quello del del 05/04/2019 “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu– 2019” e Circolare n. 14836 del 18/05/2018, recante “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018”
- Vista la Legge n. 689
ORDINA
a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, fino a tutto il 31 Ottobre 2024, di:
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, qualora questi non possano essere completamente svuotati ogni 3-4 giorni e nuovamente riempiti così da fungere quale effetto trappola;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento ogni 3-4 giorni dell'eventuale acqua in essi contenuta e al loro successivo riempimento con acqua pulita; nel caso di impossibilità allo svuotamento, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua stagnante presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo possibilmente a prodotti naturali a bassa tossicità di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato entro 3-4 giorni dal primo giorno di ogni evento piovoso;
- pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- nel caso di contenitori di fiori finti (molto diffusi nei cimiteri), riempirli con sabbia o argilla espansa fino al bordo superiore;
- introdurre, laddove si riscontrasse la presenza di larve di zanzara nelle fontane isolate e nei laghetti ornamentali interni ad aree private, ubicati in contesto urbano ed antropizzato (ambienti confinati che non sono in comunicazione diretta con aree umide naturali), specie animali autoctone larvivore ed insettivore (come Anfibi e macroinvertebrati d'acqua dolce quali ditisco, notonetta, libellule, gerridi); in mancanza di predatori naturali, è possibile introdurre specie esotiche quali il Pesce rosso (Carassiusauratus) e la Gambusia[1];
- favorire la presenza e la nidificazione di specie animali autoctone predatrici degli insetti molesti ed assolutamente innocue per l'uomo, come rondini, balestrucci, rondoni, pipistrelli, gechi, anfibi;
- favorire la presenza, sui balconi e nei giardini, di essenze vegetali aromatiche (come lavanda, menta, rosmarino, timo, geranio, citronella).
ORDINA ALTRESI'
- A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:
- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acqua stagnante anche temporanee.
- B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali:
- curare la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d’acqua; - eliminare le eventuali sterpaglie.
- C) a tutti i conduttori di orti:
- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia, ovvero eliminarle completamente ogni tre-quattro giorni;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua.
- D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:
- adottare tutti i provvedimenti efficaci per evitare che i materiali stoccati all'aperto permettano il formarsi di raccolte d'acqua anche temporanee, consigliando in particolare lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire fenomeni di ristagno dell'acqua in pieghe e avvallamenti, o ancora lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ricorrendo a prodotti a bassa tossicità ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica nel periodo maggio-ottobre.
- E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale:
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare ogni possibile raccolta d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, ricorrendo a prodotti a bassa tossicità;
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
- F) ai responsabili dei cantieri:
- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; - sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche. I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti appartenenti alla specie Aedes albopictus o ad altre specie di Culicidi.
AVVERTE
- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.
- che la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che le violazioni alla presente Ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- che per la violazione delle norme previste dalla presente Ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.
DISPONE
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni, provvedano per quanto di competenza il Comando di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e/o riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza si esercita anche tramite segnalazioni da parte del Centro Operativo locale per la lotta alle zanzare appositamente individuato dalla Regione Piemonte che, attraverso i suoi Tecnici, ha il compito di monitorare le popolazioni culicidiche presenti sul territorio nonché di individuare, eliminare o controllare i siti di sviluppo larvale.
DISPONE ALTRESI'
Che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori Ordinanze contingibili ed urgenti.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente e, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Documento informatico sottoscritto con firme digitali, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
[1] Gambusia sp., specie che non devono essere assolutamente immesse in ambiente naturale, così come prescritto dalla L.R. n. 11/2003